Compliance

Etica

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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/01

Il D.lgs. n. 231/01 ha introdotto la disciplina della responsabilità amministrativa da reato degli Enti collettivi per determinati reati, commessi nel loro interesse o vantaggio, da coloro che ricoprono il ruolo di apicali o sottoposti all’interno dell’organizzazione.
In applicazione di tale disciplina, l’ente può incorrere in sanzioni di natura pecuniaria ed interdittiva.
Al fine di non incorrere in questa forma di responsabilità, l’Ente è tenuto a dimostrare di avere:
  • adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire le tipologie di reato previste;
  • affidato ad un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne il loro aggiornamento.
In applicazione di tali principi, il 30 Ottobre 2025, il Consiglio di Amministrazione di Gruppo Colle s.r.l. ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (brevemente anche solo “MOG” o “Modello 231”) in linea con le prescrizioni contenute nel D.lgs. n. 231/01 e contestualmente nominato l’Organismo di Vigilanza.
È possibile scaricare il Codice Etico della Società e la Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01, premendo i pulsanti qua di seguito:

WHISTLEBLOWING

La L. 179/17 ha riformato la disciplina contenuta nel D.lgs. 231/01, introducendo l’obbligo per tutte le società, dotate di Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, di implementare un sistema che consenta ai propri lavoratori di segnalare eventuali attività illecite di cui gli stessi siano venuti a conoscenza per ragioni di lavoro, inserendo all’art. 6 del D.lgs. n. 231/01 il comma 2 bis, con l’effetto di estendere la regolamentazione del Whistleblowing anche al settore privato.
La disciplina del Whistleblowing è stata ulteriormente riformata con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 24/23, che ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.
Questo decreto impone alle aziende che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori oppure che operano nei settori dei servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché della sicurezza dei trasporti (anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati) oppure alle aziende dotate di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al Decreto 231 (anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati) di attivare propri canali di segnalazione.
Tali canali devono essere in grado di garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona che effettua la segnalazione, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata al suo interno, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
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